giovedì 10 gennaio 2008

nel carcere di Busto Arsizio, come in una tomba



10 gennaio 2008


Credo che sia difficile immaginare quali siano le reali condizioni carcerarie; mi è sembrato giusto dare spazio a questa testimonianza che è riferita ad una realtà vicina a noi.

F.V.


Caro Arena, ti scrivo anche a nome dei miei compagni di detenzione per dirti com’è la realtà qui nel carcere di Busto Arsizio. Devi sapere che siamo costretti a vivere in tre persone dentro cellette di 6 mq. Si tratta di celle piccole fatte per un solo detenuto, mentre noi ci stiamo in tre. Noi viviamo in tre dentro queste cellette per 22 ore al giorno e il nostro unico svago è fare l’ora d’aria. Qui manca di tutto. Per noi detenuti non c’è lavoro né corsi di formazione. Il nulla del nulla. La cella e basta.
Siamo trattati in modo indistinto. Nel senso che tutti sono uguali. Nessuno di noi può chiedere qualcosa di diverso da quello che prevede il carcere. Siamo numeri e basta. Il fatto di vivere sempre in una piccola cella la dice tutta. È come vivere in un cimitero, ma dentro la tomba. Noi detenuti di Busto chiediamo solo una cosa: poter fare un lavoro mentre stiamo in carcere. Un lavoro che ci consenta di non tornare a delinquere una volta liberi.

Giuseppe dal carcere di Busto Arsizio

mercoledì 9 gennaio 2008

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'


Il 28 dicembre 2007 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che dovrà ora seguire l'iter parlamentare.
La prima grande Convenzione internazionale in materia di diritti umani del Terzo Millennio.
L'Italia - che ha sottoscritto anche il protocollo opzionale (testo in inglese - file in formato .pdf) di tale Convenzione – si è impegnata ad accelerarne il più possibile il processo di ratifica con i necessari interventi legislativi al fine di darrne concreta applicazione.
Il 30 marzo 2007 a New York, nella sede delle Nazioni Unite, infatti, il ministro della Solidarietà Sociale, Paolo Ferrero ha firmato, per l’Italia, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006.
La Convenzione, che riguarda oltre 650 milioni di persone che in tutto il mondo sono costrette a convivere con le difficoltà legate alla loro condizione e alle discriminazioni più diverse, riafferma i diritti inalienabili che appartengono a ciascun individuo e che non possono essere negati proprio alla parte più fragile della popolazione.
Principi generali della Convenzione
il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;
la non discriminazione;
la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
la parità di opportunità;
l’accessibilità;
la parità tra uomini e donne;
il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

A questo sforzo collettivo l’Italia ha fornito un importante contributo, offrendo la propria esperienza consolidata negli ultimi decenni nel campo della promozione e tutela di questi diritti.
L’Italia è annoverata tra i paesi più avanzati nel campo dell’affermazione dei diritti delle persone con disabilità. Il nostro ordinamento, infatti, già con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha inteso garantire il pieno rispetto della dignità e i diritti di libertà ed autonomia della persona con disabilità, attuando nel contempo il principio del mainstreaming in tutte le politiche ed i provvedimenti che possano riguardare la condizione di disabilità. Tuttavia le dinamiche sociali, culturali, scientifiche ed economiche impongono che un sistema normativo, per quanto complesso ed avanzato, metta in atto, con tempestività, processi di aggiornamento e revisione degli strumenti di cui dispone, per accrescere, a tutti i livelli, l’inclusione sociale e la diretta partecipazione delle persone con disabilità.


Fonte: ministero della Solidarietà Sociale

lunedì 7 gennaio 2008

NUOVE DISPOSIZIONI SULLE PENSIONI DI REVERSIBILITA'

La pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale che viene corrisposta al coniuge del lavoratore deceduto e, in particolari condizioni, ai figli dello stesso. Particolari condizioni vengono previste per i figli totalmente inabili al lavoro che al momento del decesso del lavoratore (o pensionato) siano a suo carico. Fino ad oggi la pensione di reversibilità non viene erogata se il figlio disabile svolge una pur minima attività lavorativa retribuita, anche se questa viene svolta in cooperative o altre realtà con finalità più terapeutiche o occupazionali che di reale sostentamento economico. Il paradosso è stato sollevato già da parecchio tempo da molte associazioni e dalla Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap.
Nel cosiddetto Decreto Mille Proroghe di fine anno (ormai una consuetudine normativa) fra le molte disposizioni su altri aspetti, ve n'è anche una che sanerebbe, se convertita in legge entro 60 giorni dal Parlamento, almeno quel paradosso relativo alla pensione di reversibilità.
L'articolo 46 del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 48 prevede che l'attività lavorativa svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali, o presso datori di lavoro che assumono i persone disabili con convenzioni di integrazione lavorativa (articolo 11, legge 12 marzo 1999, n. 68) non preclude l'erogazione della pensione di reversibilità. La finalità terapeutica dell'attività lavorativa viene accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti (INPS, INPDAP ecc.)
Una novità però riguarda anche la retribuzione minima percepita dai disabili. Il Decreto prevede che non possa essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementata del 30 per cento.
Non rimane che attendere la conversione in legge che può avvenire o meno, oppure prevedere modificazioni.

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria"(Pubblicato in GU n. 302 del 31-12-2007)


Art. 46.Disposizioni in favore di inabili
1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:"1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.".