lunedì 7 gennaio 2008

NUOVE DISPOSIZIONI SULLE PENSIONI DI REVERSIBILITA'

La pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale che viene corrisposta al coniuge del lavoratore deceduto e, in particolari condizioni, ai figli dello stesso. Particolari condizioni vengono previste per i figli totalmente inabili al lavoro che al momento del decesso del lavoratore (o pensionato) siano a suo carico. Fino ad oggi la pensione di reversibilità non viene erogata se il figlio disabile svolge una pur minima attività lavorativa retribuita, anche se questa viene svolta in cooperative o altre realtà con finalità più terapeutiche o occupazionali che di reale sostentamento economico. Il paradosso è stato sollevato già da parecchio tempo da molte associazioni e dalla Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap.
Nel cosiddetto Decreto Mille Proroghe di fine anno (ormai una consuetudine normativa) fra le molte disposizioni su altri aspetti, ve n'è anche una che sanerebbe, se convertita in legge entro 60 giorni dal Parlamento, almeno quel paradosso relativo alla pensione di reversibilità.
L'articolo 46 del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 48 prevede che l'attività lavorativa svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali, o presso datori di lavoro che assumono i persone disabili con convenzioni di integrazione lavorativa (articolo 11, legge 12 marzo 1999, n. 68) non preclude l'erogazione della pensione di reversibilità. La finalità terapeutica dell'attività lavorativa viene accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti (INPS, INPDAP ecc.)
Una novità però riguarda anche la retribuzione minima percepita dai disabili. Il Decreto prevede che non possa essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementata del 30 per cento.
Non rimane che attendere la conversione in legge che può avvenire o meno, oppure prevedere modificazioni.

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria"(Pubblicato in GU n. 302 del 31-12-2007)


Art. 46.Disposizioni in favore di inabili
1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:"1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.".

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