giovedì 15 novembre 2007

TEST ANTIDROGA OBBLIGATORI PER CONDUCENTI: INTESA PUBBLICATA IN Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'intesa della conferenza unificata Stato Regioni che rende obbligatori i test antidroga ai lavoratori del settore dei trasporti, conducenti di autobus, treni, navi, piloti di aerei, controllori di volo, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci,ecc, o per quanti si trovano a maneggiare sostanze pericolose come gas tossici, esplosivi e fuochi d'artificio.La Conferenza Unificata ha ratificato l'intesa lo scorso 30 ottobre. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (il 15 novembre) entro 90 giorni dovranno essere emanate le norme sulle procedure dei test (compresa la garanzia di privacy).Ma nel frattempo i datori di lavoro, di fronte al dubbio che un proprio dipendente possa usare droghe, possono gia' rivolgersi da ora ad un medico competente (quelli per la sicurezza sul lavoro) e chiedere un controllo sulla base di quanto previsto dal Dm 186 del 1990.Previsto l'arresto da due a quattro mesi o un ammenda fino a quasi 26 mila euro per il datore di lavoro che non rimuove il lavoratore dalle mansioni pericolose in caso di accertata tossicodipendenza. Il lavoratore che rifiuta il controllo rischia l'arresto fino a 15 giorni e l'ammenda da 103 euro fino a 309 oltre al licenziamento I controlli, i cui costi sono a carico del datore di lavoro, prevedono visite mediche ed esami di laboratorio. L'obiettivo e' quello prevenire gli infortuni e degli incidenti, sospendendo il lavoratore che risulta positivo ai test, ma anche favorire il recupero della tossicodipendenza, avviandolo verso programmi di riabilitazione, dopo i quali potra' tornare alle sue mansioni.L'intesa non prevede il licenziamento se si accetta il percorso di riabilitazione. Qualora sia accertato un uso solo occasionale, il medico competente puo' riconsiderare l'inidoneita' del lavoratore, dopo parere favorevole in tal senso del Sert, ma saranno previsti ulteriori controlli.E' prevista anche la possibilita' per il lavoratore di essere adibito a mansioni diverse. Per la natura sperimentale dell'accordo stesso e' stato opportunamente previsto che sulla base delle esperienze acquisite e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche le disposizioni possano essere aggiornate.

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