lunedì 3 settembre 2007

CONGEDO CONIUGE

Lo scorso 3 agosto l'INPS http://www.inps.it/ ha pubblicato una circolare applicativa, la112, riguardante l'aspettativa retribuita per il coniuge di una persona handicappata in situazione di gravità.
A seguire riportiamo il testo della comunicazione INCA nella quale viene chiarito esaustivamente il metodo di accesso al suddetto diritto.

PATRONATO
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Roma, lì 30 agosto 2007

Prot. n° circ.167

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Compr.li INCA
Agli Uffici zona INCA
All’Ufficio Handicap CGIL
Al Dipartimento Welfare CGIL

LORO SEDI

All. 4
Oggetto: Congedo biennale retribuito per handicap. Diritto del coniuge al congedo. Circolare Inps n. 112/2007.
Sommario
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 comma 5 del dlgs 151/01 nella parte in cui non prevede il diritto a fruire del congedo in capo al coniuge convivente con il soggetto con handicap in situazione di gravità, l’Inps interviene con una circolare applicativa.

Care compagne e cari compagni,

Come ricorderete nel mese di aprile la Corte Costituzionale si é espressa sul diritto del coniuge del disabile a fruire del congedo biennale retribuito; l’Alta Corte stabilisce un diritto prioritario (rispetto agli altri familiari indicati dalla norma) del coniuge del disabile con grave handicap, con lui convivente, a fruire del congedo biennale retribuito.

Infatti, le argomentazioni del giudice rimettente –poi accolte dalla Corte- insistono molto sull’assenza di giustificazione al fatto che venga riservato un trattamento deteriore al coniuge del disabile (la famiglia che si è realizzata con il matrimonio) rispetto ai genitori o ai fratelli (la famiglia di origine).

Sostiene tali argomentazioni anche una precedente sentenza della Corte Costituzionale (n. 233/2005), evidenziando come il superamento dell’emarginazione dei soggetti deboli si realizza non soltanto con la cura e la riabilitazione, ma anche con il pieno ed effettivo inserimento nella famiglia.

Come si ricorderà, con il comma aggiuntivo all’articolo 4 delle legge 53/2000 (Disposizioni per il sostegno alla maternità e alla paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) prima, e poi con il comma 5 dell’articolo 42 del TU 151/01 sulla maternità e paternità, il Legislatore è intervenuto accogliendo una richiesta pressante proveniente dalle famiglie con figli disabili e disponendo l’istituzione di un congedo biennale retribuito “per la lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre, …, di soggetto con handicap in situazione di gravità…”.

Il congedo in questione si fonda nell’intento di predisporre un aiuto per le famiglie ma nel contempo contiene tale diritto (per motivi diversi ma certamente anche finanziari) in capo alla famiglia di origine del disabile (i genitori e i fratelli), famiglia dalla quale si ritiene egli sia stato assistito sin dalla tenera età.

La sentenza recente dell’Alta Corte, nel recepire le argomentazioni del giudice rimettente, fa propria la realtà vissuta quotidianamente dalle famiglie, quella di origine ma anche quella derivante dal matrimonio, e stabilisce che non abbia ragione di esistere disparità tra i due nuclei familiari.

Condividiamo la sentenza della Corte Costituzionale per evidenti ragioni, segnaliamo tuttavia che, mentre la norma originaria si inserisce in un testo di legge volto alla tutela del minore e quindi fa riferimento alla madre e al padre -prescindendo dal legame esistente fra i due genitori (coniugi, coppia di fatto, single,…)-, la sentenza n. 158/2007 allarga il diritto al congedo biennale al “coniuge convivente” ma non al soggetto convivente con la persona disabile e non legato da vincoli di matrimonio.


Indicazioni dell’Inps: circolare n. 112 del 3 agosto 2007

Nell’illustrare i soggetti aventi diritto, l’Istituto segue l’ordine di priorità indicato dalla sentenza costituzionale, e cioè
1. il coniuge convivente con la persona gravemente disabile
2. i genitori, naturali o adottivi e affidatari, della persona gravemente disabile
3. i fratelli o le sorelle della persona gravemente disabile, e con lei conviventi, in caso di totale inabilità o di scomparsa dei genitori

Va osservato che il coniuge non ha diritto a fruire del congedo qualora non sia convivente con il soggetto disabile. Mentre il diritto al congedo biennale retribuito resta in capo ai genitori o ai fratelli/sorelle nel caso in cui:
a) il figlio non sia coniugato
b) il figlio è coniugato ma il coniuge è non lavoratore oppure è lavoratore autonomo (e quindi non ha diritto al congedo)
c) il coniuge del figlio rinuncia espressamente (riteniamo con atto scritto) a fruire del congedo per quel periodo e per quel soggetto. Ricordiamo infatti che il congedo può essere fruito anche in periodi di mesi (settimane o giorni) e che per lo stesso soggetto disabile è possibile la fruizione di un periodo di congedo (es: 6 mesi) da parte del coniuge convivente, e successivamente di un altro periodo (es: 3 mesi) da parte del genitore, o del fratello se i genitori sono scomparsi o totalmente inabili.

Infine, richiamiamo gli altri requisiti previsti dalla norma, e cioè
1. il familiare che fruisce del congedo deve essere lavoratore dipendente
2. il congedo non può essere fruito contemporaneamente da due soggetti aventi diritto ma solo alternativamente
3. complessivamente, per ogni soggetto disabile, i familiari (genitori, coniuge e fratelli) hanno diritto a un massimo di due anni di congedo retribuito. Il congedo può infatti essere fruito dai familiari citati in periodi non coincidenti e che sommati fra loro non possono superare il limite dei due anni.
4. nel caso di più soggetti disabili (es: il coniuge ed il figlio) nel nucleo familiare, il congedo biennale può essere raddoppiato (4 anni, 2 anni per il coniuge disabile e 2 anni per il figlio disabile) se la patologia non permette l’assistenza contemporanea di ambedue i soggetti disabili. Inoltre, poiché ogni familiare avente diritto al congedo può fruire di un massimo di 2 anni di congedo in tutto l’arco della propria vita lavorativa; in caso di raddoppio quindi, la fruizione dei due congedi, dovrà essere in capo a due familiari distinti.
5. ad oggi, chi ha già fruito di un periodo di congedo non retribuito per assistere il coniuge (o un altro familiare) avrà diritto soltanto ai restanti mesi (sino al totale di 24) di congedo retribuito.
6. il soggetto disabile non può essere lavoratore né ricoverato in istituto a tempo pieno
7. in caso di ricovero ospedaliero riteniamo valide le eccezioni descritte dall’Inps con circolare n. 90/2007, quindi non è ostativo al diritto al congedo:
a) il ricovero in struttura ospedaliera finalizzato ad intervento chirurgico o il ricovero a scopo riabilitativo di un bambino di età inferiore a 3 anni, con grave disabilità, per il quale gli stessi sanitari certificano il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3°).
b) Il ricovero in struttura ospedaliera di una persona con grave disabilità che “si trovi in coma vigile e/o in situazione terminale”. Questa ultima fattispecie va valutata dal dirigente medico legale della sede INPS competente per territorio.


Indicazioni operative

L’Inps ha dato indicazioni alle proprie sedi di riesaminare le richieste già pervenute. Sollecitiamo le nostre strutture a verificare che questo avvenga per i casi di nostra competenza.

Se la sentenza già passata in giudicato sarà necessario vagliare caso per caso.

Alleghiamo alla presente circolare i moduli di domanda predisposti dall’Inps
- Hand 6 : domanda di congedo straordinario per il coniuge (nuovo)
- Hand 5 : domanda di congedo straordinario per il fratello o la sorella di persona con disabilità grave
- Hand 4 : domanda di congedo straordinario per i genitori con figli o affidati con disabilità grave

e la circolare n. 112 dell’Inps datata 3 agosto 2007.

Fraterni saluti p. l’Ufficio Sanità
M. Patrizia Sparti

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