mercoledì 19 settembre 2007

CONGEDO STRAORDINARIO PER CURA



Congedo straordinario di 30 giorni per cura ex-art. 10 del D.lgs. 509/88


Un'importante opportnotà per i lavoratori affetti da gravi patologie o invalidità sup. al 50% risultaessere il congedo al quale facciamo riferimento.


Il congedo in questione, secondo il Ministero del Lavoro, pur riconducibile alla ipotesi di malattia (vedi sentenze di Cassazione n. 3500/84 e n. 827/91) e quindi coperto da relativo trattamento economico, risulta escluso dal trattamento previdenziale.


L'INCA nazionale, in una nota dello scorso 18 settembre puntualizza i termini per poter fruire del presente beneficio; nel contempo, sul versante sindacale sarebbe auspicabile portare una novità così importante in sede di contrattazione.


Un primo positivo riscontro si è avuto grazie alla FILCAMS con l'accordo integrativo che riportiamo di seguito.




Contratto Integrativo aziendale – Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (5 luglio 2007)
Vi segnaliamo un contratto integrativo, firmato dalla Filcams-Cgil che ha normato all’interno del capitolo dedicato alla malattia il diritto dei lavoratori non solo al congedo straordinario per cure ma anche la copertura retributiva a carico del datore di lavoro (in questo caso la Fondazione Ente Fiera di Milano).

Infatti nel Contratto Integrativo Aziendale è previsto che :
“Qualora al lavoratore affetto da gravi patologie (a titolo esemplificativo affezioni tubercolari, riconosciute e assistite dall’ente competente per legge, malattie oncologiche, gravi cardiopatie, AIDS) sia riconosciuta una riduzione dell’attitudine lavorativa superiore al cinquanta per cento come nella previsione dell’art. 10 D.lgs. 23/11/1988, n. 509, questi potrà richiedere, per due volte, che il congedo straordinario spettante per le conseguenti cure nella misura massima di trenta giorni di calendario, anche non consecutivi, alle condizioni di cui all’art. 26 L. 30/3/1971, n. 118, sia retribuito. Dette cure debbono essere relative all’infermità invalidante e sostenute per esigenze terapeutiche effettivamente riconducibili alla medesima.
Tale congedo straordinario non viene conteggiato nel summenzionato periodo di conservazione del posto e della retribuzione per un periodo massimo di dodici mesi complessivi nell’arco di due anni solari.”

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