Il 18 febbraio 2008, il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha diramato un
Parere (il
numero 13/2008) relativo ad alcuni aspetti applicativi dei permessi lavorativi concessi ai familiari di persone con handicap grave. Si tratta di una disposizione rilevante poiché interessa
tutti i dipendenti pubblici, anche se è possibile che sia rivista in futuro dato che si è in attesa di una pronuncia, su questi temi, da parte del Consiglio di Stato su richiesta del Ministero dell'Economia.
Il Parere, emanato in risposta ad uno specifico quesito, verte sui requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza introdotti dalla
Legge 53/2000. Come si ricorderà, l'articolo 20 ha precisato che le agevolazioni lavorative spettano "anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto". I permessi lavorativi, inoltre sono stati estesi "ai famigliari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente". I permessi lavorativi, quindi, spettano - a prescindere dalla convivenza - anche a quei familiari che assicurano l'assistenza con continuità e in via esclusiva alle persone con handicap grave.I concetti di
continuità ed
esclusività sono stati oggetto di diverse interpretazioni da parte degli istituti previdenziali (INPS e INPDAP) e dello stesso Ministero del Lavoro. Ora il Dipartimento della Funzione Pubblica esprime il suo orientamento.Vale la pena di ricordare che la continuità e l'esclusività dell'assistenza, non hanno comunque rilevanza nel caso dei permessi concessi ai
genitori di persone con disabilità con essi conviventi.
ContinuitàIl Dipartimento ritiene che il Legislatore abbia voluto collegare in senso stretto la concessione dei permessi al requisito definito dall'articolo 3 comma 3 della Legge 104/ e cioè collegando la situazione di gravità alla necessità di un intervento assistenziale "permanente, continuativo e globale": la situazione di handicap grave, richiede per definizione l'assistenza continuativa.
Secondo il Dipartimento Funzione Pubblica
la continuità sussiste soltanto quando l'assistenza è prestata
non in maniera saltuaria od occasionale ma "con assiduità e costanza, in modo tale da prestare
un servizio adeguato e sistematico ossia regolare alla persona handicappata". Si tratta, fin qui, di considerazioni non dissimili a quelle espresse da INPS e INPDAP. Ma precisa anche il Dipartimento che la continuità dell'assistenza non costituisce la finalità del permesso, e tale non potrebbe essere data l'esigua consistenza degli stessi, pari a tre giorni al mese, ma ne costituisce, al contrario, il presupposto di fatto legittimante.
Nella sostanza, se non preesiste la continuità dell'assistenza, sistematica e costante al di fuori dell'orario di lavoro, i permessi non vanno concessi.
Dopo queste precisazioni il Dipartimento non fornisce alcuna indicazione per l'applicazione operativa, anzi Il Dipartimento Funzione Pubblica precisa che l'esclusività va intesa nel senso che vi sia un solo lavoratore che richiede i permessi lavorativi e che ne fruisce. Questi vanno concessi, quindi, anche nel caso vi siano nel nucleo familiare altre persone in grado di prestare assistenza. In questo il Dipartimento è in linea con le indicazioni già fornite dall'INPS e dal Ministero del Lavoro.La condizione va autocertificata dal lavoratore interessato e valutata dall'amministrazione competente. attribuisce
discrezionalità alle amministrazioni interessate:
"la situazione sarà valutata di volta in volta e a seconda delle circostanze concrete da parte dell'amministrazione interessata". La condizione della continuità va autocertificata dal lavoratore interessato e valutata dall'amministrazione competente (solitamente l'ufficio personale o risorse umane).
EsclusivitàIl Dipartimento Funzione Pubblica precisa che l'esclusività va intesa nel senso che vi sia un solo lavoratore che richiede i permessi lavorativi e che ne fruisce. Questi vanno concessi, quindi, anche nel caso vi siano nel nucleo familiare altre persone in grado di prestare assistenza. In questo il Dipartimento è in linea con le indicazioni già fornite dall'INPS e dal Ministero del Lavoro.
La condizione va autocertificata dal lavoratore interessato e valutata dall'amministrazione competente.