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venerdì 15 febbraio 2008

IMMIGRAZIONE: RINNOVO DEL PERMESSO PER GLI STRANIERI DETENUTI


Comunicato stampa, 15 febbraio 2008 http://www.ristretti.it/
La Garante dei diritti dei detenuti di Bologna, Avv. Desi Bruno, ha inviato una lettera di Ministri dell’Interno e della Giustizia chiedendo la revisione della Circolare che di fatto impedisce il rinnovo del permesso di soggiorno per gli stranieri detenuti.
Al Sig. Ministro dell’Interno
Al Sig. Ministro di Giustizia


Riferimento: Circolare Ministero dell’Interno 4 settembre 2001

Pregiatissimi, nella circolare in oggetto viene precisato che non può essere accolta una eventuale richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata da detenuti stranieri, in quanto " superata" dal titolo di detenzione.
Mi permetto di segnalare, a distanza di alcuni anni dalla sua emanazione, l’opportunità di un " ripensamento" della medesima, nel senso di consentire ai cittadini non appartenenti all’Unione europea detenuti presso gli istituti penitenziari dello Stato l’inoltro delle domande di rinnovo del permesso di soggiorno il cui termine scada in corso di detenzione.
Ciò al fine di evitare, in caso di risoluzione positiva della vicenda processuale, o comunque nel caso che sussistano comunque i requisiti per il mantenimento del titolo di soggiorno, che gli eventuali aventi diritto siano comunque destinatari di provvedimenti di espulsione o di allontanamento, immediatamente eseguibili e idonei, anche se impugnabili, a compromettere la possibilità di legale permanenza sul territorio.
A tal fine la accettazione della richiesta, in attesa di informazioni sull’esito del procedimento penale in corso, non comprometterebbe in alcun modo la decisione dell’autorità amministrativa, ma assicurerebbe la giusta tutela a coloro che comunque possono avere titolo al rinnovo e che si trovano in una situazione di evidente difficoltà. Quest’Ufficio auspica un fattivo interessamento e ringrazia dell’attenzione.

mercoledì 9 gennaio 2008

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'


Il 28 dicembre 2007 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che dovrà ora seguire l'iter parlamentare.
La prima grande Convenzione internazionale in materia di diritti umani del Terzo Millennio.
L'Italia - che ha sottoscritto anche il protocollo opzionale (testo in inglese - file in formato .pdf) di tale Convenzione – si è impegnata ad accelerarne il più possibile il processo di ratifica con i necessari interventi legislativi al fine di darrne concreta applicazione.
Il 30 marzo 2007 a New York, nella sede delle Nazioni Unite, infatti, il ministro della Solidarietà Sociale, Paolo Ferrero ha firmato, per l’Italia, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006.
La Convenzione, che riguarda oltre 650 milioni di persone che in tutto il mondo sono costrette a convivere con le difficoltà legate alla loro condizione e alle discriminazioni più diverse, riafferma i diritti inalienabili che appartengono a ciascun individuo e che non possono essere negati proprio alla parte più fragile della popolazione.
Principi generali della Convenzione
il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;
la non discriminazione;
la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
la parità di opportunità;
l’accessibilità;
la parità tra uomini e donne;
il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

A questo sforzo collettivo l’Italia ha fornito un importante contributo, offrendo la propria esperienza consolidata negli ultimi decenni nel campo della promozione e tutela di questi diritti.
L’Italia è annoverata tra i paesi più avanzati nel campo dell’affermazione dei diritti delle persone con disabilità. Il nostro ordinamento, infatti, già con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha inteso garantire il pieno rispetto della dignità e i diritti di libertà ed autonomia della persona con disabilità, attuando nel contempo il principio del mainstreaming in tutte le politiche ed i provvedimenti che possano riguardare la condizione di disabilità. Tuttavia le dinamiche sociali, culturali, scientifiche ed economiche impongono che un sistema normativo, per quanto complesso ed avanzato, metta in atto, con tempestività, processi di aggiornamento e revisione degli strumenti di cui dispone, per accrescere, a tutti i livelli, l’inclusione sociale e la diretta partecipazione delle persone con disabilità.


Fonte: ministero della Solidarietà Sociale

mercoledì 10 ottobre 2007

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL DEI DIRITTI A COMO

2° Festival dei dirittiCitta' aperte: Cittadini non solo immigrati
11-14 ottobre 2007

Presso Arci Xanadu' - via Varesina 72 Como

Quattro giorni di incontro e di festa per promuovere, in un territorio attraversato da forti spinte razziste, un’idea di convivenza che riconosca agli immigrati la condizione di cittadini a tutti gli effetti e promuova il progetto di città aperte ad un patto di nuova cittadinanza.
Organizza Arci Lombardia in collaborazione con CGIL Lombardia e Territorio Precario.

Giovedi 11
ore 21 Apertura festa - Concerto:
La banda del Villaggio Solidale (musica tzigana)
Circo Abusivo (Musica Klezmer, folk balcanico)

Venerdi 12
ore 9 Incontro: Il rosso contro il nero La CGIL contro il lavoro nero irregolare e sommerso con On. Pagliarini presidente commissione lavoro della camera. Soldini (CGIL nazionale) c/o Centro formazione professionale via Bellinzona.

ore 21 Città aperte: un patto di nuova cittadinanza tavola rotonda promossa da ARCI Lombardia con:
Claudio Minoia (dirigente Politiche Sociali Provincia di Milano),
Salvatore Amura (Coordinatore nazionale Rete del Nuovo Municipio),
Ibrahim Niane (Rappresentante Forum delle Associazioni di Immigrati di Brescia),
Ass Casset (Presidente delle Associazioni Senegalesi Nord Italia),
Valter Massa (Coordinamento nazionale immigrazione ARCI)
Pap Diaw (Consigliere comunale Firenze)
All’incontro è stato invitato il Ministro della Solidarietà Sociale On. Paolo Ferrero
Aprirà la serata il comico/attore senegalese Modou Gueye

Sabato 13
ore 10 Scomunicati. Verso una comunicazione cosmopolita non discriminante.
Tavola rotonda a cura di Associazione del Volontariato Comasco - CSV
ore 16 Riunione aperta del Coordinamento immigrazione di ARCI Lombardia
ore 21 Concerto:
L’Orchestra di via Padova (World music)

Domenica 14
ore 10 Assemblea delle comunità di immigranti
ore 17: Lombardia capitale del razzismo? Prefigurazioni di una cultura intollerante.
Discussioni, confronti e incursioni teatrali di Attori per caso. Assemblea promossa da Territorio precario in coll. Con Ass. 3 febbraio, Ecoinformazioni, FIOM, Nuoerus, Spazio sociale autogestito Incantina
ore 21 Film: Lettere dal Sahara di Vittorio De Seta

Ingresso gratuito a tutte le manifestazioni
IN CIRCOLO: le iniziative dei circoli Arci

Arci Xanadu'
Spazio Gloria - via Varesina 72 - Como

mercoledi 10 ottobre Inaugurazione della rassegna Mercoledì cinema in musica. A partire dal 10 ottobre ogni mercoledì alle 21.00
USA CONTRO JOHN LENNON di David Leaf e John Scheinfeld
Spettacolo unico ore 21

lunedi 15 ottobre - Lunedì del cinema
L'ESTATE DI MIO FRATELLO di Pietro Reggiani
Spettacoli ore 20.15 e 22.15

leggi la programmazione e le schede film dei lunedì e dei mercoledì sul sito www.arcixanadu.it

domenica 30 settembre 2007

SOLIDARIETA' ALLA BIRMANIA DALLA SEGRETERIA REGIONALE CGIL

BIRMANIA:
firmiamo la petizione per far cessare la repressione

http://www.petitiononline.com/kha8954b/petition.html


oltre al nome e alla mail è necessario inserire 2 commenti, anche in
italiano,
E’ sufficiente qualcosa come:
I agree
UN must act
Act now
Please contribute
For the human rights
free AungSan Suu Kyi

Firmate, basta 1 minuto, e fate girare

Susanna Camusso, Lella Brambilla

sabato 22 settembre 2007

SCIOPERO MA CON STILE


La Cassazione si muove contro i Precari nela Scuola
E' reato occupare i locali della scuola per fare sciopero contro il precariato

Il diritto di sciopero va bene ma con le dovute cautele: i precari della pubblica amministrazione non possono occupare i locali per ottenere un contratto a tempo indeterminato. Rischiano una condanna per interruzione di pubblico servizio.
La Corte di Cassazione con la sentenza 35178 del 20 settembre 2007 ha infatti confermato la responsabilità penale pronunciata dalla Corte d'appello di Catanzaro (e prima ancora dal Tribunale di Rossano) nei confronti di due appartenenti al personale scolastico non assunte con regolare contratto di lavoro.

mercoledì 19 settembre 2007

CONGEDO STRAORDINARIO PER CURA



Congedo straordinario di 30 giorni per cura ex-art. 10 del D.lgs. 509/88


Un'importante opportnotà per i lavoratori affetti da gravi patologie o invalidità sup. al 50% risultaessere il congedo al quale facciamo riferimento.


Il congedo in questione, secondo il Ministero del Lavoro, pur riconducibile alla ipotesi di malattia (vedi sentenze di Cassazione n. 3500/84 e n. 827/91) e quindi coperto da relativo trattamento economico, risulta escluso dal trattamento previdenziale.


L'INCA nazionale, in una nota dello scorso 18 settembre puntualizza i termini per poter fruire del presente beneficio; nel contempo, sul versante sindacale sarebbe auspicabile portare una novità così importante in sede di contrattazione.


Un primo positivo riscontro si è avuto grazie alla FILCAMS con l'accordo integrativo che riportiamo di seguito.




Contratto Integrativo aziendale – Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (5 luglio 2007)
Vi segnaliamo un contratto integrativo, firmato dalla Filcams-Cgil che ha normato all’interno del capitolo dedicato alla malattia il diritto dei lavoratori non solo al congedo straordinario per cure ma anche la copertura retributiva a carico del datore di lavoro (in questo caso la Fondazione Ente Fiera di Milano).

Infatti nel Contratto Integrativo Aziendale è previsto che :
“Qualora al lavoratore affetto da gravi patologie (a titolo esemplificativo affezioni tubercolari, riconosciute e assistite dall’ente competente per legge, malattie oncologiche, gravi cardiopatie, AIDS) sia riconosciuta una riduzione dell’attitudine lavorativa superiore al cinquanta per cento come nella previsione dell’art. 10 D.lgs. 23/11/1988, n. 509, questi potrà richiedere, per due volte, che il congedo straordinario spettante per le conseguenti cure nella misura massima di trenta giorni di calendario, anche non consecutivi, alle condizioni di cui all’art. 26 L. 30/3/1971, n. 118, sia retribuito. Dette cure debbono essere relative all’infermità invalidante e sostenute per esigenze terapeutiche effettivamente riconducibili alla medesima.
Tale congedo straordinario non viene conteggiato nel summenzionato periodo di conservazione del posto e della retribuzione per un periodo massimo di dodici mesi complessivi nell’arco di due anni solari.”

venerdì 7 settembre 2007

LA STORIA DI JACOPO

Credo sia importante in uno spazio che si occupa di temi sociali dedicare spazio anche a chi come Jacopo (il bambino nella foto) il disagio lo vive sulla propria pelle e,vista l'età, in maniera inconsapevole ed affidandosi a percorsi terapeutici sperimentali.
Non sono abituato alla retorica, consegno all'informazione il compito di alleggerire la famiglia ed aiutare Jacopo.
Non aggiungo altro, mi premeva segnalare un caso trattato anche sulla stampa locale.
Per chi fosse interessato ad approfondire il caso, vi rimando al suo sito, inaugurato di recente.
http://www.amicidijacopo.com/


F.Vazzana

martedì 4 settembre 2007

PARTI GEMELLARI NOVITA' SUI CONGEDI


Novità normative garantisono due astensioni temporanee aggiuntive di un'ora anche ai padri in caso di parto gemellare.

lunedì 3 settembre 2007

CONGEDO CONIUGE

Lo scorso 3 agosto l'INPS http://www.inps.it/ ha pubblicato una circolare applicativa, la112, riguardante l'aspettativa retribuita per il coniuge di una persona handicappata in situazione di gravità.
A seguire riportiamo il testo della comunicazione INCA nella quale viene chiarito esaustivamente il metodo di accesso al suddetto diritto.

PATRONATO
INCA CGILSede Centrale
Area danni da lavoro e sanità
00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85352749
Internet : http: //www.inca.it
E-mail : politiche-socio-sanitarie@inca.it

Roma, lì 30 agosto 2007

Prot. n° circ.167

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Compr.li INCA
Agli Uffici zona INCA
All’Ufficio Handicap CGIL
Al Dipartimento Welfare CGIL

LORO SEDI

All. 4
Oggetto: Congedo biennale retribuito per handicap. Diritto del coniuge al congedo. Circolare Inps n. 112/2007.
Sommario
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 comma 5 del dlgs 151/01 nella parte in cui non prevede il diritto a fruire del congedo in capo al coniuge convivente con il soggetto con handicap in situazione di gravità, l’Inps interviene con una circolare applicativa.

Care compagne e cari compagni,

Come ricorderete nel mese di aprile la Corte Costituzionale si é espressa sul diritto del coniuge del disabile a fruire del congedo biennale retribuito; l’Alta Corte stabilisce un diritto prioritario (rispetto agli altri familiari indicati dalla norma) del coniuge del disabile con grave handicap, con lui convivente, a fruire del congedo biennale retribuito.

Infatti, le argomentazioni del giudice rimettente –poi accolte dalla Corte- insistono molto sull’assenza di giustificazione al fatto che venga riservato un trattamento deteriore al coniuge del disabile (la famiglia che si è realizzata con il matrimonio) rispetto ai genitori o ai fratelli (la famiglia di origine).

Sostiene tali argomentazioni anche una precedente sentenza della Corte Costituzionale (n. 233/2005), evidenziando come il superamento dell’emarginazione dei soggetti deboli si realizza non soltanto con la cura e la riabilitazione, ma anche con il pieno ed effettivo inserimento nella famiglia.

Come si ricorderà, con il comma aggiuntivo all’articolo 4 delle legge 53/2000 (Disposizioni per il sostegno alla maternità e alla paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) prima, e poi con il comma 5 dell’articolo 42 del TU 151/01 sulla maternità e paternità, il Legislatore è intervenuto accogliendo una richiesta pressante proveniente dalle famiglie con figli disabili e disponendo l’istituzione di un congedo biennale retribuito “per la lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre, …, di soggetto con handicap in situazione di gravità…”.

Il congedo in questione si fonda nell’intento di predisporre un aiuto per le famiglie ma nel contempo contiene tale diritto (per motivi diversi ma certamente anche finanziari) in capo alla famiglia di origine del disabile (i genitori e i fratelli), famiglia dalla quale si ritiene egli sia stato assistito sin dalla tenera età.

La sentenza recente dell’Alta Corte, nel recepire le argomentazioni del giudice rimettente, fa propria la realtà vissuta quotidianamente dalle famiglie, quella di origine ma anche quella derivante dal matrimonio, e stabilisce che non abbia ragione di esistere disparità tra i due nuclei familiari.

Condividiamo la sentenza della Corte Costituzionale per evidenti ragioni, segnaliamo tuttavia che, mentre la norma originaria si inserisce in un testo di legge volto alla tutela del minore e quindi fa riferimento alla madre e al padre -prescindendo dal legame esistente fra i due genitori (coniugi, coppia di fatto, single,…)-, la sentenza n. 158/2007 allarga il diritto al congedo biennale al “coniuge convivente” ma non al soggetto convivente con la persona disabile e non legato da vincoli di matrimonio.


Indicazioni dell’Inps: circolare n. 112 del 3 agosto 2007

Nell’illustrare i soggetti aventi diritto, l’Istituto segue l’ordine di priorità indicato dalla sentenza costituzionale, e cioè
1. il coniuge convivente con la persona gravemente disabile
2. i genitori, naturali o adottivi e affidatari, della persona gravemente disabile
3. i fratelli o le sorelle della persona gravemente disabile, e con lei conviventi, in caso di totale inabilità o di scomparsa dei genitori

Va osservato che il coniuge non ha diritto a fruire del congedo qualora non sia convivente con il soggetto disabile. Mentre il diritto al congedo biennale retribuito resta in capo ai genitori o ai fratelli/sorelle nel caso in cui:
a) il figlio non sia coniugato
b) il figlio è coniugato ma il coniuge è non lavoratore oppure è lavoratore autonomo (e quindi non ha diritto al congedo)
c) il coniuge del figlio rinuncia espressamente (riteniamo con atto scritto) a fruire del congedo per quel periodo e per quel soggetto. Ricordiamo infatti che il congedo può essere fruito anche in periodi di mesi (settimane o giorni) e che per lo stesso soggetto disabile è possibile la fruizione di un periodo di congedo (es: 6 mesi) da parte del coniuge convivente, e successivamente di un altro periodo (es: 3 mesi) da parte del genitore, o del fratello se i genitori sono scomparsi o totalmente inabili.

Infine, richiamiamo gli altri requisiti previsti dalla norma, e cioè
1. il familiare che fruisce del congedo deve essere lavoratore dipendente
2. il congedo non può essere fruito contemporaneamente da due soggetti aventi diritto ma solo alternativamente
3. complessivamente, per ogni soggetto disabile, i familiari (genitori, coniuge e fratelli) hanno diritto a un massimo di due anni di congedo retribuito. Il congedo può infatti essere fruito dai familiari citati in periodi non coincidenti e che sommati fra loro non possono superare il limite dei due anni.
4. nel caso di più soggetti disabili (es: il coniuge ed il figlio) nel nucleo familiare, il congedo biennale può essere raddoppiato (4 anni, 2 anni per il coniuge disabile e 2 anni per il figlio disabile) se la patologia non permette l’assistenza contemporanea di ambedue i soggetti disabili. Inoltre, poiché ogni familiare avente diritto al congedo può fruire di un massimo di 2 anni di congedo in tutto l’arco della propria vita lavorativa; in caso di raddoppio quindi, la fruizione dei due congedi, dovrà essere in capo a due familiari distinti.
5. ad oggi, chi ha già fruito di un periodo di congedo non retribuito per assistere il coniuge (o un altro familiare) avrà diritto soltanto ai restanti mesi (sino al totale di 24) di congedo retribuito.
6. il soggetto disabile non può essere lavoratore né ricoverato in istituto a tempo pieno
7. in caso di ricovero ospedaliero riteniamo valide le eccezioni descritte dall’Inps con circolare n. 90/2007, quindi non è ostativo al diritto al congedo:
a) il ricovero in struttura ospedaliera finalizzato ad intervento chirurgico o il ricovero a scopo riabilitativo di un bambino di età inferiore a 3 anni, con grave disabilità, per il quale gli stessi sanitari certificano il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3°).
b) Il ricovero in struttura ospedaliera di una persona con grave disabilità che “si trovi in coma vigile e/o in situazione terminale”. Questa ultima fattispecie va valutata dal dirigente medico legale della sede INPS competente per territorio.


Indicazioni operative

L’Inps ha dato indicazioni alle proprie sedi di riesaminare le richieste già pervenute. Sollecitiamo le nostre strutture a verificare che questo avvenga per i casi di nostra competenza.

Se la sentenza già passata in giudicato sarà necessario vagliare caso per caso.

Alleghiamo alla presente circolare i moduli di domanda predisposti dall’Inps
- Hand 6 : domanda di congedo straordinario per il coniuge (nuovo)
- Hand 5 : domanda di congedo straordinario per il fratello o la sorella di persona con disabilità grave
- Hand 4 : domanda di congedo straordinario per i genitori con figli o affidati con disabilità grave

e la circolare n. 112 dell’Inps datata 3 agosto 2007.

Fraterni saluti p. l’Ufficio Sanità
M. Patrizia Sparti